Onorevoli Colleghi! - Per effetto dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, non sono erogati quando, allo stesso titolo, è liquidata la rendita vitalizia da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), salvo che la pensione di inabilità ovvero l'assegno ordinario di invalidità siano di importo superiore a quello della rendita, nel qual caso è corrisposta l'eccedenza della pensione di inabilità ovvero dell'assegno rispetto alla rendita.
      Nella realtà, tuttavia, in base alle indicazioni fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL, raramente si verifica che l'effetto previsto dalla predetta disposizione trovi completa realizzazione e cioè che la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità superino le rendite INAIL, in maniera da consentire la corresponsione dell'eccedenza. Ciò in considerazione dell'elevato importo della rendita INAIL, la cui misura, peraltro, è stata notevolmente incrementata per effetto del nuovo sistema di indennizzo, introdotto dal decreto legislativo n. 38 del 2000, che prende in considerazione, oltre al danno patrimoniale, anche il danno biologico subìto dal lavoratore.
      La presente proposta di legge, abrogando il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introduce nel nostro ordinamento il cumulo tra la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, con la rendita vitalizia erogata ai sensi del testo unico di cui al decreto del

 

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Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.
      La presente proposta di legge intende migliorare il sistema pensionistico eliminando una discriminazione grave nei confronti dei lavoratori e, in caso di morte di questi, dei superstiti. Infatti, attualmente, nel caso di incidente sul lavoro, al lavoratore è corrisposta soltanto la rendita vitalizia dell'INAIL e non quella corrisposta dall'INPS. Nel caso in cui dall'incidente derivi la morte del lavoratore, ai superstiti è riconosciuta, soltanto, l'erogazione della rendita INAIL e non i benefìci corrisposti dall'INPS.
      Si tratta di intervenire per superare una penalizzazione palese nei confronti dei lavoratori che hanno subìto gravi danni, per effetto di incidenti avvenuti sul luogo di lavoro, e che hanno subìto pesanti ripercussioni sulla propria salute. È quindi necessario approvare questa proposta di legge che obbedisce a canoni di equità, giustificati da ragioni sociali, per permettere una vita dignitosa a lavoratori colpiti da eventi penalizzanti che si sono ripercossi sulla qualità della loro vita e di quella delle loro famiglie.
      Da ultimo, la proposta di legge intende introdurre il cumulo tra la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità erogati dall'INPS con la rendita vitalizia erogata dall'INAIL, nel rispetto dei princìpi di solidarietà sociale di cui all'articolo 38 della Costituzione e di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della medesima, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore colpito da danni alla sua integrità fisica.
 

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